Quale è la procedura per attribuire gli incarichi di coordinatore di classe?
Possono i colleghi designati rifiutare l´incarico di coordinatore?
La figura del coordinatore di classe non è prevista nell´ordinamento
vigente.
Il comma 8 dell´art. 5 del T. U. (Dlgs 297/94) prevede solo la possibilità che
il docente, membro del consiglio di classe, sia delegato dal dirigente a
presiederne le sedute. Si tratta di un atto del dirigente che costituisce
esercizio del suo potere di delega, non richiede delibere degli organi
collegiali, e non comporta adempimenti che vadano al di là della seduta
medesima. Il suo compito è solo quello di assicurarne la regolarità della
seduta, compresa la verbalizzazione, da affidare ad altro componente dell´organo,
il segretario, previsto al comma 5 dello stesso articolo.
Ma si tratta di ruoli con ambiti precisi, la cui designazione non è comunque
declinabile, costituendo, unitamente alla verbalizzazione del segretario ed alla
partecipazione dei singoli componenti, momento costitutivo del consiglio stesso.
Anche lo stesso CCNL non fa alcun cenno alla figura del vero e proprio
coordinatore di classe, figura largamente diffusa nella pratica delle scuole e
con compiti che vanno al di là della presidenza del consiglio (rappresentanza
nei riguardi dei genitori, stesura del piano didattico, corrispondenza con i
genitori di alunni in difficoltà, collegamento con la presidenza, organizzazione
di iniziative, ecc.).
Ciò non significa che un docente non possa essere designato dal dirigente
scolastico coordinatore delle iniziative e delle attività del consiglio di
classe, ma tale figura deve essere introdotta e specificamente prevista nel POF
dell´istituto (D.P.R. 275/1999, art. 3 comma 1: il POF "esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa").
La competenza a deliberarne l´istituzione spetta dunque al Collegio Docenti, in
sede di programmazione iniziale. A quel punto il Dirigente scolastico conferisce
le nomine conseguenti, come atto esecutivo di una delibera dell´organo
collegiale. Ma l´incarico in parola in quanto non rientra tra le attività di
insegnamento regolate contrattualmente, non è obbligatorio per il docente che
potrà dichiarare la propria indisponibilità e declinare l´incarico conferitogli.
La situazione non è mutata per effetto del recente D.Lgs. 150/2009 (decreto
Brunetta). I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato continuano ad
essere regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul
rapporto di lavoro privato (cfr CdS, sentenza n. 21744 del 14 ottobre 2009).