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E' vero che è obbligatorio assumersi l'incarico di coordinatore di
classe? C' è una norma in cui si esplicita questo obbligo?


Risposta

La normativa è un po' ambigua. La figura del coordinatore di classe non è prevista dall'ordinamento vigente e nemmeno il Contratto nazionale di categoria la prevede. Però, il dirigente può fare un ordine di servizio attraverso il quale, esercitando il proprio potere di delega, affida ad un docente la presidenza e il coordinamento di una o più sedute (tipicamente per tutto un anno scolastico, come avviene comunemente in quasi tutte le scuole); è quanto si rileva dal comma 8 dell'art. 5 del TU (D.L.vo n. 297/94): "I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato". I suoi compiti sono solo quelli di assicurare la regolarità della seduta, verbalizzazione compresa (che però va affidata ad altro componente del consiglio, così come previsto al comma 5 del medesimo articolo). L'ordine di servizio contenente la designazione a presiedere il consiglio di classe non può essere rifiutato, salvo che non esistano motivi oggettivi documentabili. Tutte le altre incombenze che di solito sono attribuite al cosiddetto coordinatore di classe (raccolta delle programmazioni didattiche e stesura del piano didattico della classe, rappresentanza della classe nei riguardi dei genitori - particolarmente per gli allievi con difficoltà -, collegamento con la presidenza, ecc.) non sono però codificate in alcuna norma che lo colleghi univocamente a quella del citato art. 5, c. 8. Quelle attività, che sono riconducibili più a figure interne al POF (art. 3, c. 1 del DPR n. 275/99) che non a competenze del delegato alla presidenza del consiglio di classe, debbono essere conferite all'interno del Collegio dei docenti, in sede di programmazione iniziale d'anno scolastico; non rientrando però all'interno delle attività funzionali all'insegnamento, regolate dall'art. 29 del CCNL, non sono obbligatorie e le designazioni possono essere rifiutate.
Nel caso in questione, la docente chieda che l'ordine di servizio (scritto e nominativo) contenga esplicitamente le attribuzioni e le competenze connesse con la funzione delegata. In caso di competenze diverse da quella della semplice delega a presidere il consiglio di classe, può rifiutare l'incarico (sempre per iscritto) - almeno per la parte non corrispondente a quanto previsto nel citato comma 8 dell'art. 5 del TU -, adducendo le ragioni e i riferimenti normativi sopra indicati. In caso di reiterazione senza le opportune modifiche, l'incarico deve comunque essere accettato; la docente può però riservarsi di procedere con ricorso ordinario al giudice del lavoro o all'ufficio per il contenzioso presso il CNPI.