http://www.diesse.org/default.asp?id=564
E' vero che è obbligatorio assumersi
l'incarico di coordinatore di
classe? C' è una norma in cui si esplicita questo obbligo?
Risposta
La normativa è un po' ambigua. La figura del coordinatore di classe non è
prevista dall'ordinamento vigente e nemmeno il Contratto nazionale di categoria
la prevede. Però, il dirigente può fare un ordine di servizio attraverso il
quale, esercitando il proprio potere di delega, affida ad un docente la
presidenza e il coordinamento di una o più sedute (tipicamente per tutto un anno
scolastico, come avviene comunemente in quasi tutte le scuole); è quanto si
rileva dal comma 8 dell'art. 5 del TU (D.L.vo n. 297/94): "I consigli di
intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal
direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio,
loro delegato". I suoi compiti sono solo quelli di assicurare la regolarità
della seduta, verbalizzazione compresa (che però va affidata ad altro componente
del consiglio, così come previsto al comma 5 del medesimo articolo). L'ordine di
servizio contenente la designazione a presiedere il consiglio di classe non può
essere rifiutato, salvo che non esistano motivi oggettivi documentabili. Tutte
le altre incombenze che di solito sono attribuite al cosiddetto coordinatore di
classe (raccolta delle programmazioni didattiche e stesura del piano didattico
della classe, rappresentanza della classe nei riguardi dei genitori -
particolarmente per gli allievi con difficoltà -, collegamento con la
presidenza, ecc.) non sono però codificate in alcuna norma che lo colleghi
univocamente a quella del citato art. 5, c. 8. Quelle attività, che sono
riconducibili più a figure interne al POF (art. 3, c. 1 del DPR n. 275/99) che
non a competenze del delegato alla presidenza del consiglio di classe, debbono
essere conferite all'interno del Collegio dei docenti, in sede di programmazione
iniziale d'anno scolastico; non rientrando però all'interno delle attività
funzionali all'insegnamento, regolate dall'art. 29 del CCNL, non sono
obbligatorie e le designazioni possono essere rifiutate.
Nel caso in questione, la docente chieda che l'ordine di servizio (scritto e
nominativo) contenga esplicitamente le attribuzioni e le competenze connesse con
la funzione delegata. In caso di competenze diverse da quella della semplice
delega a presidere il consiglio di classe, può rifiutare l'incarico (sempre per
iscritto) - almeno per la parte non corrispondente a quanto previsto nel citato
comma 8 dell'art. 5 del TU -, adducendo le ragioni e i riferimenti normativi
sopra indicati. In caso di reiterazione senza le opportune modifiche, l'incarico
deve comunque essere accettato; la docente può però riservarsi di procedere con
ricorso ordinario al giudice del lavoro o all'ufficio per il contenzioso presso
il CNPI.