complessita' fiscale del caso, come appare da cio' che segue
occorre distinguere tra indennità di occupazione di natura risarcitoria o corrispettiva:
Indennità di occupazione corrispettiva:
Indennità di occupazione risarcitoria:
https://forum.fallcoweb.it/discussione?argomento_id=lBr2xW9k5x&discussione_id=eaM10bw2do
Con la risoluzione n. 27/E del 14.02.1997 l’Amministrazione finanziaria ha
ritenuto doversi assoggettare ad IVA le indennità per l’occupazione di un
immobile da parte del locatario per il periodo successivo al termine del
contratto di locazione. Nella fattispecie, la società proprietaria aveva
formulato la disdetta per finita locazione e successivamente, al fine di
dirimere il contenzioso sorto, le parti avevano concordato con apposito atto di
transazione una indennità per l’occupazione extracontrattuale dell’immobile.
L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto assoggettabile ad IVA detta indennità
in quanto, dagli atti in causa, sarebbe emerso
che vi era comunque la volontà delle parti di proseguire il rapporto
contrattuale e che quindi l’occupazione dell’immobile per il periodo successivo
alla prima scadenza contrattuale non era da considerare senza titolo. In
particolare l’Amministrazione ha maturato il suo convincimento in ragione del
fatto che la società si era assunta l’impegno di non avanzare richieste di danni
nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la stipulazione del nuovo contratto
avvenisse con rilevante ritardo. Secondo l’Amministrazione la volontà di
proseguire il rapporto contrattuale risulterebbe dimostrata anche dal fatto che
non erano state poste in essere attività di sfratto
né azioni dirette alla restituzione dell’immobile, “comportamenti questi”, è
scritto nella risoluzione, “che farebbero propendere invece per la tesi
dell’occupazione contro la volontà del locatore e quindi per l’attribuzione alla
relativa obbligazione pecuniaria della natura e funzione risarcitoria”.