^^INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, risarcitora o corrispettiva.

 

complessita' fiscale del caso, come appare da cio' che segue

Tassazione dell’indennità di occupazione

occorre distinguere tra indennità di occupazione di natura risarcitoria o corrispettiva:

Indennità di occupazione corrispettiva:

Indennità di occupazione risarcitoria:

 

La DISTINZIONE tra le 2 nature di indennita' di occupazione;
come descritta nella CIRCOLARE dell'Agenzia delle Entrate N. 43/E  9-7-2007

 

 

INDENNITA' DI OCCUPAZIONE: risarcimento o corrispettivo?

https://forum.fallcoweb.it/discussione?argomento_id=lBr2xW9k5x&discussione_id=eaM10bw2do

 

Con la risoluzione n. 27/E del 14.02.1997 l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto doversi assoggettare ad IVA le indennità per l’occupazione di un immobile da parte del locatario per il periodo successivo al termine del contratto di locazione. Nella fattispecie, la società proprietaria aveva formulato la disdetta per finita locazione e successivamente, al fine di dirimere il contenzioso sorto, le parti avevano concordato con apposito atto di transazione una indennità per l’occupazione extracontrattuale dell’immobile. L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto assoggettabile ad IVA detta indennità in quanto, dagli atti in causa, sarebbe emerso
che vi era comunque la volontà delle parti di proseguire il rapporto contrattuale e che quindi l’occupazione dell’immobile per il periodo successivo alla prima scadenza contrattuale non era da considerare senza titolo. In particolare l’Amministrazione ha maturato il suo convincimento in ragione del fatto che la società si era assunta l’impegno di non avanzare richieste di danni nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la stipulazione del nuovo contratto avvenisse con rilevante ritardo. Secondo l’Amministrazione la volontà di proseguire il rapporto contrattuale risulterebbe dimostrata anche dal fatto che non erano state poste in essere attività di sfratto
né azioni dirette alla restituzione dell’immobile, “comportamenti questi”, è scritto nella risoluzione, “che farebbero propendere invece per la tesi dell’occupazione contro la volontà del locatore e quindi per l’attribuzione alla relativa obbligazione pecuniaria della natura e funzione risarcitoria”.