^^Diritto, vocabolario.

bene immobile wp art. 812 del Codice civile italiano:
«il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio»

Rob: quindi anche una tettoia a terra con pali rimovibili.

 


Obligatio propter rem   obbligazione a causa di cosa, obbligazione reale

obbliga il titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sulla cosa.

obbligazioni condominiali propter rem
nascono per la proprieta' comune, es impianti e servizi; i condomini sono tenuti a contribuire alle spese di mantenimento in ragione della quota, a norma dell'art. 1123 .

erga omnes   “Nei confronti di tutti”, spec. nel linguaggio giuridico-amministrativo.
es: "contratti validi erga omnes" = contratti validi nei confronti di tutti.

conflitto giuridico; opponibilita',  opponibile:
pretese su uno stesso diritto, in contrasto tra loro, derivanti da titoli diversi.

opponibilità (in diritto civile) di un titolo di ad un altro con esso incompatibile, supponendone la prevalenza. treccani | trec2

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_(diritto)

https://it.wikipedia.org/wiki/Titolo_originario 

 

litisconsorzio wp  è un istituto del diritto processuale italiano quando in un processo civile vi sono più attori (attivo) o più convenuti (passivo) o più attori e più convenuti (misto)

 

indefettibile - in-defettibile  non defettibile

aggettivo

1. Che non può venire meno. CHe non puo' cadere in difetto.
"un'amicizia".
2. Che non può cadere in difetto.
"l'i. natura divina"

 

 

Brocardo

https://it.wikipedia.org/wiki/Nemo_plus_iuris_in_alium_transferre_potest_quam_ipse_habet

"Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet"

"Nessuno, maggiori diritti in altri trasferire può, di quanti esso stesso abbia".

"Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet", la cui trazione è "Nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso".

Mortis causa [a causa di morte] (d. civ.)

Espressione adoperata per indicare gli atti giuridici destinati a produrre i loro effetti solo dal momento della morte del loro autore [Testamento]. Più in generale, gli atti (—) sono diretti a regolare la vicenda successoria [Successione].