^^Condominio, regolamento contrattuale.

 

Regolamento condominiale contrattuale

dal punto di vista legale
si configura come un contratto plurilaterale,

 

 

  1. 9-9-2020 https://www.altalex.com/guide/regolamento-condominio
  2. 22-2-2024 https://www.matteoperoni.it/regolamento-condominiale-contrattuale/
  3. https://prezzi.info/prezzi-edilizia/costo-redazione-tabelle-millesimali/
  4. https://www.diritto.it/precetto-sentenza-formula-esecutiva-data/
  5. https://www.unioneprofessionisti.com/blog/cosa-sono-tabelle-millesimali-come-calcolarle/29146/
  6. https://arpeamministrazioni.it/regolamento-di-condominio-cosa-sapere/
  7. https://www.idealista.it/news/finanza/casa/2024/08/01/182345-differenza-tra-regolamento-condominiale-contrattuale-e-assembleare
  8. https://www.alkadiaimmobiliare.it/quanto-e-vincolante-il-regolamento-di-condominio/

 

Sentenza 21307 20-10-2016 Sul regolamento contrattuale

https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-20-ottobre-2016-n-21307/

brocardo, ubi voluit dixit, ubi noiuit tacuit.

https://www.brocardi.it/U/ubi-lex-voluit-dixit-ubi-noluit-tacuit.html

Sentenza 24526 9-8-2022

https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-n-24526-depositata-il-9-agosto-2022-le-restrizioni-alle-facolta-inerenti-al-godimento-della-proprieta-esclusiva-contenute-nel-regolamento-di-condominio-volte-a-vietare/

6.2. – .... La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito ormai da tempo che le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall’originario proprietario dell’edificio condominiale ed allegati ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari, nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l’uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall’unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 secondo comma c.c. (S.U. n. 943/99).