^^Codice civile, libro 4: obbligazioni.

Codice civile.

Libro 4: Delle obbligazioni (wikisource)

Titolo I: Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173 - 1320)
Titolo II: Dei contratti in generale (Artt. 1321 - 1469-sexies)
Titolo III: Dei singoli contratti (Artt. 1470 - 1986)
Titolo IV: Delle promesse unilaterali (Artt. 1987 - 1991)
Titolo V: Dei titoli di credito (Artt. 1992 - 2027)
Titolo VI: Della gestione di affari (Artt. 2028 - 2032)
Titolo VII: Del pagamento dell'indebito (Artt. 2033 - 2040)
Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa (Artt. 2041 - 2042)
Titolo IX: Dei fatti illeciti (Artt. 2043 - 2059)

 

Art. 1590 Restituzione della cosa locata

Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta. Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.

Art. 1591 Danni per ritardata restituzione

Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti)