^^Codice civile, libro 2: successioni.

Codice civile.

Libro 2: Successioni (wikisource)

 

Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni (Art. 456-564)
Titolo II: Delle successioni legittime (Art. 565-586)
Titolo III: Delle successioni testamentarie (Art. 587-712)
Titolo IV: Della divisione (Art. 713-768-octies)
Titolo V: Delle donazioni (Art. 769-809)

 

Titolo III: Delle successioni testamentarie (Art. 587-712)

 

 

Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (633, 637, 647) e attribuiscono la qualità di erede (1141, 1399), se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.